Un manuale, che affronta con un linguaggio semplice e non “in legalese” tutti gli aspetti relativi alla pratica quotidiana di fotografi professionisti e amatori.
Cosa si può fotografare liberamente e cosa no? Quali sono i diritti e gli obblighi che occorre rispettare nella diffusione delle immagini? Cosa dice la disciplina della privacy a proposito dei ritratti? È vero che pubblicando una fotografia su Facebook se ne perdono il controllo e diritti? “Manuale di sopravvivenza per fotografi” è un libro che affronta con un linguaggio semplice e chiaro tutti gli aspetti relativi alla pratica quotidiana dei fotografi, professionisti e amatori. L’autore è Federico Montaldo, fotografo e avvocato, dunque in grado di capire a fondo i diversi scenari e le relative problematiche legali del settore.
La rivoluzione digitale ha stravolto il mondo della fotografia ed è da qui che parte il libro. Ci sono nuove situazioni alle quali la legislazione si sta adeguando, per esempio il nuovo reato di “revenge porn”, previsto dalla legge 19 luglio 2019 n 69 sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere che all’articolo 10 prevede severe sanzioni per la “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” senza l’espresso consenso delle persone interessate. Altri problemi relativi al diritto di utilizzo delle immagini non sono una novità, ma sono stati amplificati molto negli ultimi 20 anni con l’aumento della facilità di realizzazione e diffusione delle fotografie. La fotografia di ritratto, per esempio, viene esaminata anche sotto il profilo del trattamento dei dati personali. Un ritratto è un dato personale? La notorietà del soggetto in certi casi ne giustifica la pubblicazione anche senza il suo consenso. Quando? E qual è l’equilibrio tra diritto di cronaca e tutela della riservatezza alla quale ha diritto anche la persona nota? Il libro affronta poi il tema della “fotografia delle cose”, dall’architettura ai beni culturali, ai luoghi “sensibili”..
Ho letto con piacere il libro di Federico Montaldo e l’ho incontrato per fargli qualche domanda da condividere con i lettori.
Che consigli daresti a chi si cimenta con un servizio fotografico non commissionato (per esempio delle foto di viaggio che includono paesaggi, architetture, ritratti di reportage e fotografie di gruppi di persone) e poi desidera venderlo ad una rivista o pubblicarlo online?
Il primo consiglio è quello di prestare attenzione alla eventuale violazione di diritti altrui. Ciò può accadere, ad esempio, nella riproduzione di opere dell’architettura. Come ogni opera dell’ingegno (testo letterario, brano musicale, la stessa fotografia), infatti, anche l’architettura attribuisce un diritto di privativa al titolare, sicché la pubblicazio- ne di tali immagini, specie se a scopo di lucro (cessione ad una rivista, realizzazione di un calendario ecc.), potrebbe esporvi ad eventuali richieste danni da parte del titolare del diritto (che non necessariamente coincide con l’architetto che ne è autore). Naturalmente molto dipende anche dal contesto e dall’ambientazione dell’immagine. Se ad esempio realizzo un calendario o un catalogo con varie riprese del Museo Guggenheim di Bilbao é possibile che lo studio Ghery & Partners me ne chieda conto. Diverso sarebbe se nell’ambito di un più ampio contesto paesaggistico sia inserito “anche” il museo. Il buon senso è sempre un buon consigliere. Se lo scopo non è il lucro, ma di tipo culturale o scientifico, il rischio è molto più attenuato. Altro profilo molto sensibile riguarda le immagini in cui vi siano ritratti di persone. Il tema è delicato, specie quando siano ritratti dei minori. In linea generale la regola per la pubblicazione delle immagini di persone è quella del consenso. La regola tuttavia conosce diverse eccezioni (dalla notorietà del soggetto, allo scopo didattico e culturale, alla circostanza che le immagini si riferiscano a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico). Attenzione però: nel caso abbiate uno scopo lucrativo-commerciale, la pubblicazione dell’immagine di una persona senza autorizzazione, sia essa ignota e (a maggior ragione) nota vi può esporre a seri rischi risarcitori. La casistica è molta varia e non sempre coerente. Nel mio “Manuale di sopravvivenza per fotografi”, sono descritti e raccontati diversi casi emblematici che possono orientare nella giusta direzione. Il secondo consiglio è quello di cercare di tutelare al meglio i vostri diritti. Anzitutto dotando i file digitali di elementi che possano portare alla vostra identificazione come autori della fotografia. In secondo luogo, se intendete cedere (gratuitamente o verso corrispettivo) o licenziare l’utilizzo delle vostre immagini, stabilitene contrattualmente le modalità di pubblicazione ed esposizione, i termini di durata ed in genere tutte le condizioni per l’utilizzo. Mai come nel mondo digitale la necessità di una corretta disciplina del rapporto appare necessaria per la vostra tutela. Come autori siete titolari sia di diritti patrimoniali sulle vostre opere che di diritto “morali” (paternità, integrità dell’immagine ecc.). Sappiate comunque che il “furto” di immagini sul web è tutelabile.
In quali casi è importante chiedere alle persone fotografate di firmare una liberatoria?
La liberatoria è un’autorizzazione scritta da parte del soggetto ritratto all’utilizzo della propria immagine, espressione del consenso da parte del titolare del diritto. Generalmente non è mai assoluta ma relativa ad uno o più utilizzi, sicché essa non risulta utilizzabile per altri. Per ovvie ragioni non è sempre possibile ottenerla: si pensi ad esempio alla street photography, nella quale per sopperire ad una esplicita manifestazione di consenso occorre ragionare – ove possibile – in termini di consenso implicito o “per fatti concludenti” oppure sia possibile rientrare nelle fattispecie derogatorie previste dalla legge. Ciò premesso, la liberatoria appare imprescindibile quando il ritratto del soggetto sia destinato ad una pubblicazione avente carattere pubblicitario-commerciale e/o generalmente lucrativo: sia in caso di persona non nota che, a maggior ragione, quando la persona sia nota (attore, sportivo ecc.). Banalmente, se fate fotografia di matrimoni e sul vostro sito web o nella vetrina del vostro studio volete pubblicare e/o esporre immagini da voi realizzate, in cui siano riconoscibili le fattezze della persona, è altamente consigliabile essere in possesso di apposita liberatoria.
Nel tuo libro racconti di come si sia evoluta la legislazione che riguarda i fotografi, c’è qualche evento importante che ritieni significativo in questo processo?
La legislazione in tema di fotografia risale agli anni 1941-1942 (legge sul diritto d’autore e codice civile), quindi in contesto sociale e tecnologico molto differente da quello attuale. Negli anni successivi, la legislazione si è arricchita, e, in qualche modo, uniformata a livello europeo e internazionale, specie con riguardo ai profili di tutela dell’opera fotografica. Nel 1979 la fotografia entra a far parte a pieno titolo delle opere dell’ingegno (e come tale tutelata), a condizione che in essa sia ravvisabile l’elemento delle creatività. Nasce il dualismo tra “fotografia semplice” (con una tutela più limitata) e “fotografia creativa”, pienamente tutelata sotto il profilo del diritto d’autore. Tale distinzione ha dato e continua a dare luogo a molte controversie (sia pensi al caso recente della famosa fotografia di Falcone Borsellino, che il Tribunale di Roma ha giudicato come fotografia “semplice”, di fatto azzerando la richiesta dei diritti in favore del suo autore). Più recentemente la legislazione si è evoluta a livello comunitario nel campo del diritto d’autore (e quindi non solo per la fotografia) con l’adozione di normative necessitate dallo sviluppo della “società dell’informazione” ed in generale in rapporto al mondo digitale. Accanto alle leggi, occorre confrontarsi con la giurisprudenza, cioè con le decisioni dei tribunali che, negli anni, sono stati chiamati a pronunciarsi su molti casi e che, interpretando la legge ed i suoi principi ispiratori, hanno fatto evolvere il quadro legale di riferimento.
Se riceviamo una richiesta di acquisto di una delle nostre immagini, a cosa dobbiamo fare attenzione?
L’autore della fotografia è titolare esclusivo sia dei diritti patrimoniali che morali sulle proprie opere. Premesso che tali diritti derivano dalla legge, e quindi li potete tutelare a prescindere dal fatto di averli regolati in contratto, nel mondo di oggi, data la facilità di circolazione del file fotografico, è consigliabile aver cura di regolare il più possibile i termini del rapporto. Modalità di pubblicazione, destinazione di utilizzo, contesto, integrità dell’immagine, limiti alla post-produzione, paternità e altri sono tutti elementi che sarebbe opportuno poter regolare.
Chi avesse bisogno di una consulenza legale riferita alla propria attività di fotografo, il tuo studio che tipo di appoggio offre?
Il mio studio si occupa di diritto civile e commerciale. Con riferimento specifico alle problematiche connesse alla fotografia, esso è in grado di offrire pareri legali e consulenza, assistenza nella redazione di contratti, assistenza in fase di contenzioso.
Federico Montaldo è avvocato e fotografo. Come avvocato si occupa di diritto civile e commerciale. Come fotografo predilige temi legati al reportage a sfondo sociale, a cui unisce attività di curatore di mostre e progetti legati alla fotografia e alla promozione della cultura fotografica. Vive e lavora a Genova ed è membro dell’Associazione culturale 36°fotogramma.
Il libro di Federico Montaldo “Manuale di sopravvivenza per fotografi” è disponibile su FotografiaStore!