Come cambia il diritto d’autore in un mondo sempre più digitalizzato?
La pandemia ha accelerato la transizione dall’era industriale all’era digitale. Che cosa cambia per noi fotografi e che cosa dobbiamo sapere in un mondo sempre più digitalizzato? L’ho chiesto all’avvocato (e fotografo) Federico Montaldo che chiarisce ai lettori i punti salienti delle nuove problematiche.
La crisi sanitaria ha spostato prepotentemente molte attività lavorative, educative e sociali online. Che cosa è cambiato e che cosa prevedi che cambierà per quanto riguarda gli utilizzi non autorizzati di fotografie e i diritti di autore?
Non c’è dubbio che stiamo assistendo ad un fenomeno epocale. L’emergenza sanitaria a livello globale ha dato un impulso improvviso e potentissimo nella direzione dello smart working e, in generale, dell’accesso alla rete per tutte le attività di formazione e comunicazione. Ciò tramite le diverse piattaforme che un po’ tutti abbiamo iniziato a conoscere ed utilizzare. Si tratta di un fenomeno che sicuramente non cesserà con il superamento della pandemia e che entrerà permanentemente nelle nostre vite negli anni a venire.
Per quanto riguarda le immagini in rete, è da prevedere che a fronte del massivo, aumentato utilizzo di immagini in potenziale violazione del diritto d’autore, i fotografi, specie a livello professionale, si dovranno organizzare per tutelare le proprie opere dall’utilizzo abusivo. Questo già succede a livello di agenzie fotografiche, che una struttura robusta e organizzata, hanno gli strumenti per “rastrellare” la rete, individuando gli utilizzatori non autorizzati e chiedendo la regolarizzazione della licenza d’uso, verso il pagamento del corrispettivo.
Quali attenzioni può mettere in atto un fotografo per prevenire l’utilizzo non autorizzato delle sue immagini?
Premesso che non esiste una forma di tutela preventiva di carattere assoluto, è certamente consigliabile inserire nel file, a livello del settaggio della fotocamera, i metadati relativi all’autore della fotografia e del copyright. Si tratta di una cautela minima, ma che non tutti prendono. Altro strumento è quello di inserire watermarks sull’immagine: modalità che consente la visione dell’immagine in vista di un successivo acquisto/licenza. E’ poi consigliabile postare le immagini in bassa risoluzione, quanto meno per impedirne l’ingrandimento ai fini della stampa.
Ciò detto, occorre anche dire che il modello tipico del copyright (fondato sul principio “tutti i diritti riservati”) può divenire un limite per gli stessi fotografi, i quali, proprio grazie alla diffusione consentita dalle tecnologie digitali e web, hanno la possibilità di farsi conoscere e far conoscere il loro lavoro con modalità assolutamente impensabili solo qualche anno fa. Per ovviare a tale inconveniente è utilizzabile il sistema delle licenze Creative Commons, tramite il quale lo stesso autore può consentire l’utilizzo delle proprie immagini, graduando il livello dei diritti attribuiti ed avendo sempre il riconoscimento della paternità sull’opera.
In questo momento, anche le lezioni di fotografia si stanno spostando online. Per quanto riguarda il diritto d’autore, c’è una differenza tra mostrare delle fotografie a scopo didattico in un’aula o mostrarle in una diretta Zoom?
Un contenuto coperto da diritto d’autore – sia esso in testo letterario, un brano musicale, un’opera cinematografica e fotografica – non muta il proprio carattere (e non vede attenuata la propria tutela) a seconda che esso sia utilizzato con modalità “in presenza” (es. da un docente in aula con l’ausilio di un proiettore) o su una piattaforma per comunicazione a distanza. Peraltro, quando le aule si trasferiscono in rete ed il pubblico degli studenti non è più confinato in un luogo fisico, il docente deve necessariamente riprodurre e diffondere l’opera attraverso la rete ed è impossibile controllare cosa farà lo studente del materiale didattico, disponibile in formato digitale.
E se le lezioni sono registrate e poi consegnate agli studenti dopo la diretta? Oppure, se le lezioni non sono in diretta ma sono registrate? Comperare una lezione registrata è come comprare un prodotto. E, tra l’altro, anche una lezione in diretta è un prodotto che si acquista. Come si esprime la legislazione?
Queste domande toccano il punto cruciale della questione.
Il punto di partenza è che il diritto d’autore attribuisce al suo titolare diritti patrimoniali e diritti morali: tra i primi, per quanto qui rilevante, quello di trarre beneficio economico dalla propria opera. Tale diritto ha durata fino a 70 anni dalla morte del suo autore (ed è quindi esercitabile dagli eredi fino alla sua scadenza).
Per quanto riguarda la fotografia, in particolare, occorre aggiungere che in Italia sussiste il dualismo tra fotografia semplice e fotografia creativa (per la differenza rimando al mio Manuale di Sopravvivenza per fotografi, Emuse 2019). Solo la seconda gode della tutela autorale sopra indicata, mentre la prima ha una protezione più limitata, sia nei contenuti che nella durata (20 anni dallo scatto), decorsa la quale è liberamente utilizzabile da chiunque senza necessità di autorizzazione. Ne risulta che sono liberamente utilizzabili (all’interno di lezioni, anche registrate e di prodotti da esse derivate) contenuti fotografici che siano caduti in pubblico dominio: o perché sia decorso il termine di 70 anni dalla morte del suo autore o di 20 anni dello scatto per la fotografia semplice. Aggiungerei a questi due casi quello di opere rilasciate in licenza Creative Commons (CC), di cui ho accennato sopra.
Diverso naturalmente il caso in cui le opere da utilizzarsi siano invece coperte da diritto d’autore. La legge prevede infatti alcune eccezioni (e come tali da interpretare restrittivamente) finalizzate a contemperare il diritto di privativa del titolare con l’interesse dei terzi alla conoscenza e alla circolazione delle idee, alla libertà di espressione, per uso di critica e di discussione, di ricerca scientifica o di insegnamento, a condizione che ciò non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera, per finalità illustrative e non commerciali. Ciò è quanto prevede l’art. 70 comma 1, l. aut., che si riferisce peraltro al riassunto, alla citazione o alla riproduzione di parti o brani di opere (e che in quanto tale ben si presta alle opere letterarie e musicali, molto meno ad opere pittoriche o fotografiche).
Più attinente alla fotografia è la deroga contenuta nel comma aggiunto (1 bis, art. 70 cit.), che consente la libera utilizzazione, attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini a bassa risoluzione (concetto di per sé poco chiaro), per uso didattico o scientifico e sempre che ciò non avvenga a scopo di lucro.
Ne consegue che, nel caso di lezioni on line in diretta, per cui sia previsto un pagamento (con eccezione quindi della scuola pubblica), oppure nel caso in cui, verso il corrispettivo dell’iscrizione, venga reso accessibile e/o venduto il file multimediale della registrazione, l’eccezione non potrà operare, sussistendo il carattere commerciale-lucrativo.
Altra eccezione è costituita dall’art. 65,2° comma, l. aut, che però ha un utilizzo limitato alla diffusione di contenuti coperti da diritto d’autore in occasione di avvenimenti di attualità ai dini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei soli limiti dello scopo informativo.
E per quanto riguarda i blog che scrivono articoli divulgativi e pubblicano foto di autori conosciuti? Un fotografo può sentirsi lusingato che le sue immagini siano oggetto di discussione, nello stesso tempo quelle immagini sono contenuti che rendono il blog più interessante con vantaggi per i proprietari del blog (SEO, visite…). Che cosa deve tenere presente chi voglia pubblicare una foto non sua?
Anche in tal caso valgono le osservazioni sopra svolte. La pubblicazione in blog di contenuti coperti da diritto d’autore, come appunto una fotografia, può essere consentita nei limiti e per gli scopi di divulgazione culturale, scientifica, didattica ma pur sempre ove il titolare del blog non ritragga un lucro (diretto o indiretto) dalla pubblicazione. Si deve cioè trattare di blog, siti, forum, liberamente accessibili dagli utenti ed a titolo gratuito. Un aspetto delicato riguarda i banner pubblicitari eventualmente presenti sul sito, che possono far propendere per uno scopo lucrativo connesso al numero di visite del sito stesso.
Eppure ci sono tanti blog che pubblicano foto dei grandi maestri della fotografia certamente non scomparsi da 70 anni (anzi, magari ancora viventi). Si tratta di articoli educativi o di critica, ma i blog che pubblicano promuovono le attività dell’autore del blog o contengono pubblicità. Dubito che i proprietari di questi blog abbiano cercato di ottenere un permesso scritto per pubblicare le fotografie di Cartier-Bresson o di Avedon. Secondo te, si tratta di un utilizzo illecito ma tollerato?
Diciamo anzitutto che è molto frequente l’idea che se un’immagine è già sul web sia possibile utilizzarla senza permesso, al più indicando il nome dell’autore. In altri casi i titolari dei blog hanno il sospetto che non sia tutto regolare ma si accollano il rischio, perché l’immagine non è utilizzata commercialmente in modo “diretto” e al massimo pensano che possa venir loro chiesto di rimuoverla.
In linea di fatto, poi, non è frequente che se un’immagine di un grande autore è utilizzata in modo garbato all’interno di un blog di critica e diffusione della fotografia, l’autore stesso o i suoi eredi ne vengano a chiedere conto, anche se non lo si può escludere. La linea di difesa, in questo caso, fa riferimento proprio alle eccezioni che descrivo sopra, che tuttavia molto spesso sono “border line”. Si consideri anche che, spesso, il gioco non vale la candela, tenuto conto dei costi legali e della struttura necessaria per tutelarsi.
In definitiva: se utilizzo un paio di immagini a bassa risoluzione di Henri Cartier-Bresson o altro grande Maestro in un contesto culturale-divulgativo, il soggetto che è oggi titolare dei diritti probabilmente si asterrà da intraprendere iniziative (ammesso che ne venga a conoscenza). Se al contrario inizio a utilizzare una decina di immagini, le inserisco in un contesto editoriale (anche didattico) e traggo un qualche utile diretto, è probabile che me ne venga chiesto conto.
In quali casi è valida la dicitura “La fotografia, nel rispetto del diritto d’autore, viene riprodotta per finalità di critica e discussione ai sensi degli artt. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941.”?
E’ del tutto irrilevante che venga riportata o meno la fonte legislativa della ritenuta eccezione di libero utilizzo. Essa sussiste se ve ne siano gli effettivi e concreti presupposti, a prescindere cioè dalla apposizione della dicitura.
Che tipo di appoggio offre il tuo studio a chi avesse bisogno di una consulenza legale riferita ai diritti di autore fotografici o alla propria attività di fotografo ?
Il mio studio si occupa di diritto civile e commerciale. Con riferimento specifico alle problematiche connesse alla fotografia. Siamo in grado di offrire pareri legali e consulenza, assistenza nella redazione di contratti, assistenza in fase di contenzioso.
Ringrazio Federico per il prezioso tempo che ha dedicato a chiarire questi importanti punti e ricordo che ha pubblicato un libro che ogni fotografo dovrebbe leggere ed avere da consultare:
Manuale di Sopravvivenza Per Fotografi
Edizioni eMuse, 2019
Prefazione di Benedetta Donato
Federico Montaldo
Avvocato e fotografo.
Come avvocato si occupa di diritto civile e commerciale
Come fotografo predilige temi legati al reportage a sfondo sociale, a cui unisce attività di curatore di mostre e progetti legati alla fotografia e alla promozione della cultura fotografica.
Vive e lavora a Genova
È membro dell’Associazione culturale 36°fotogramma.
www.federicomontaldo.it